fbpx

Carne coltivata e principio di precauzione

Recentemente il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge, proposto dal Ministro dell’Agricoltura, che testualmente vieta la commercializzazione di “alimenti e mangimi sintetici”.

Il riferimento è alla carne coltivata: un’alternativa realistica agli allevamenti intensivi, che consente di soddisfare l’attuale domanda di carne con un prodotto identico, ma più sano, sostenibile e potenzialmente più economico.

Infatti si stima che, in condizioni ideali, due mesi di produzione di carne in vitro potrebbero generare 50.000 tonnellate di carne da sole dieci cellule muscolari di maiale (1) con un impatto ambientale significativamente inferiore (2) e ulteriormente riducibile con il perfezionamento della tecnica (viceversa, la CO2 prodotta dal settore zootecnico non può essere diminuita con un miglioramento tecnologico). (3)

Secondo il Ministro proponente, la norma mirerebbe a tutelare l’industria zootecnica nazionale (alla faccia del libero mercato) e la salute pubblica, “per un principio di precauzione sancito anche dalle normative e dai regolamenti europei”.

Tale affermazione punta, con tutta evidenza, a eludere una delle quattro libertà fondamentali del diritto eurounitario, ossia la libera circolazione delle merci, che vieta agli Stati membri di impedire le esportazioni e le importazioni all’interno dell’Eurozona.

Invero, il principio di precauzione consente di adottare misure restrittive a fronte di un possibile pericolo per la sicurezza e la salute umana, animale o vegetale, o per la protezione dell’ambiente, senza aspettare di disporre di tutte le conoscenze scientifiche necessarie per accertare l’esistenza o la gravità del rischio.

Si tratta dello stesso principio posto a fondamento dei primi “lockdown”, disposti quando non si possedevano ancora dati certi in ordine alla pericolosità del Covid-19, ma le sue prime attuazioni sono riscontrabili già nella normativa europea in materia di OGM e “novel food”, che ne impone una preventiva autorizzazione alla vendita.

Sulla base del principio di precauzione, dunque, il commercio di carne coltivata (in quanto “novel food”) dovrà essere preventivamente approvato a livello europeo, attraverso una procedura che prevede il coinvolgimento di tutti gli Stati membri.

Proprio per questo motivo, il riferimento allo stesso principio, nella norma in esame, si rivela assolutamente pretestuoso e inidoneo a disinnescare la normativa europea sulla libera circolazione dei capitali.

Infatti, ora come ora, il commercio della carne coltivata non è ancora autorizzato dall’Unione europea (e quindi il rischio per i consumatori è pari a zero, non essendo il prodotto disponibile sul mercato); viceversa, superati i controlli, la procedura di approvazione avrà escluso l’esistenza di pericoli per la salute umana.

Pertanto, una volta commercializzata in UE, nessuno potrà vietare l’importazione in Italia della carne coltivata e (per una singolare eterogenesi dei fini) la lobby degli allevatori, che ha fortemente voluto il “niet” del Governo, si ritroverà a perdere una rilevante fetta di mercato senza la possibilità di reagire, non avendo investito medio tempore sullo sviluppo tecnologico.

In conclusione, la norma in esame appare priva di senso logico, economico e giuridico, perché destinata solo a frenare gli investimenti italiani in un settore che, per i potenziali vantaggi anche ambientali, rappresenta il futuro della sostenibilità alimentare.

Avv. Vincent Esposito

 

1: What is Cellular Agriculture?, su New Harvest

2 e 3: World’s first lab-grown steak is made from beef but slaughter-free, su dezeen.com